Art. 103 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 103 c.c. (Atto di opposizione)
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.