Art. 102 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 102 c.p.c. (Litisconsorzio necessario)
Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio in un termine perentorio da lui stabilito.