Verbale conferimento incarico CTU ATP GDL Viterbo
n.___/___ RG
All’udienza del ___ innanzi al GL Dr. ___ sono comparsi ___ nonché il CTU, già nominato con il decreto di fissazione, dr. ___. Il GL affida al CTU l’incarico come da quesito sottostante al presente verbale.
RICORDANDO ALLO STESSO LA NECESSITA’ DEL DEPOSITO TELEMATICO DELLA RELAZIONE.
Il CTU accetta l’incarico, presta il giuramento di rito e declina le proprie generalità:
dr. ___ nato il ___ a ___ ;
Il GL, visto l’art.195 cpc, fissa al CTU il termine di giorni 50 da oggi per trasmettere la relazione alle parti costituite;
fissa il successivo termine di giorni 15 entro il quale le parti dovranno trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione;
fissa l’ulteriore successivo termine di 15 gg entro il quale il consulente dovrà depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione delle stesse;
il GL ricorda al CTU di eseguire la comunicazione obbligatoria (anche in via telematica) al Direttore provinciale dell’Inps in ordine all’inizio delle operazioni almeno 10 giorni prima (come da richiesta dell'Istituto) e di allegarne la prova alla relazione da depositare.
Il procuratore del ricorrente nomina c.t. di parte il dr. ___
Il procuratore del convenuto nomina c.t. di parte il dr. ___
Il giudice autorizza le parti alla nomina del consulente tecnico di parte fino all'inizio delle operazioni peritali.
Il CTU comunica alle parti che darà inizio alle operazioni peritali il ___ ore ___ presso ___
Ovvero il CTU si riserva di comunicare alle parti l’inizio delle operazioni peritali.
Il CTU viene autorizzato al ritiro dei fascicoli.
VIENE FORMULATO IL SEGUENTE QUESITO:
“Esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché la documentazione medica prodotta o che le parti eventualmente esibiranno, sottoposto ai necessari accertamenti il/la ricorrente e compiuto ogni altro opportuno accertamento, dica il c.t.u.
໐ Indennità di accompagnamento
se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, ovverosia se il ricorrente si trovi o meno nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo più in grado di compiere da solo gli atti ordinari della vita, se abbisogni di un’assistenza continua. Dica inoltre se dalla documentazione prodotta ed esaminata, ovvero attingendo notizie dalla stessa parte ricorrente o dai suoi familiari, risulti il ricovero di parte ricorrente presso istituti di lungodegenza con retta a carico dello Stato. Specifichi in ogni caso la percentuale di invalidità e la sua data di decorrenza, se sussistente alla data della domanda amministrativa o successivamente.”
໐ Status di handicap grave ex art. 3 co. 3 L. 104/92
se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento dello status di portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3° della . 104/1992, ovverosia se la minorazione, singola o plurima, dalla quale è affetto/a il/la ricorrente, ne abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, e se questa abbia pertanto assunto connotazioni di gravità ai sensi di legge”
໐ Pensione ordinaria di inabilità o assegno mensile di assistenza (artt. 12 e 13 L. 118/1971
se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971, ovverosia se il ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, specificandone la decorrenza; oppure se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità ex art. 13 L. 118/1971, ovverosia se la generica capacità lavorativa del ricorrente sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 74 %, specificandone la decorrenza”
໐ Pensione di inabilità o assegno di invalidità (artt. 2 e 1 L. 222/1984)
se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto alla pensione d’inabilità ex art. 2 L. 12.6.1984 n. 222, ovverosia se il ricorrente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. In subordine, accerti il C.T.U. se ricorrano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all’assegno d’invalidità ex art. 1 L. 12.6.1984 n. 222, ovverosia se la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale in misura superiore al 2/3 del totale. Dica inoltre se la prosecuzione dell’attività di lavoro possa costituire pericolo di usura e di danno. Specifichi in ogni caso la decorrenza del beneficio eventualmente riconosciuto”
໐ Indennità di frequenza (art. 1 L. 289/1990)
se sussistano le condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza di cui all'art. 1 L. 289/90 ovvero se si tratti di "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore" nelle frequenze di 500, 1000, 2000 hertz o se infine si tratti di mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 per i quali sia necessaria la frequentazione di scuole o di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, e/o specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
໐ Pensione per ciechi assoluti e ciechi parziali (art. 8 L. 6/1962) o indennità di accompagnamento per ciechi assoluti (L. 28 marzo 1968, n. 406)
Se ricorrano le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione non reversibile prevista dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 e succ. modifiche di cui alla legge 27.5.1970 n. 382 ai maggiorenni ciechi assoluti, nonché a favore dei ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione; in subordine se ricorrano le condizioni per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di ciechi civili assoluti (maggiorenni o minorenni) di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406 e succ. modifiche apportate con L. 11 febbraio 1980, n. 18 e alla Legge 21 novembre 1988, n. 508; ; ovvero le condizioni per l’indennità speciale di cui all'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.
SI DA ATTO CHE IL PRESENTE VERBALE E' STATO REDATTO IN FORMATO TELEMATICO E COME TALE SOTTOSCRITTO DAL G.d.L. CON FIRMA DIGITALE.
