Recesso anticipato dal contratto con gestore di servizi di telefonia, internet e comunicazioni elettroniche

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Si può recedere anticipatamente dal contratto stipulato con gestori di servizi di telefonia, internet e comunicazioni elettroniche? 

Il recesso anticipato, senza penali, dai servizi di telefonia e comunicazione elettronica è stato previsto e disciplinato dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito con modificazioni, che all’art.1 comma 3 dispone: [...] I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di  reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla  tecnologia  utilizzata,  devono  prevedere  la  facoltà del contraente  di recedere dal contratto o di  trasferire le utenze  presso   altro  operatore  senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore  e  non  possono  imporre  un  obbligo  di  preavviso superiore  a  trenta  giorni.  Le clausole difformi sono nulle, fatta salva  la  facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente  comma  i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni. [...] L’Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni (AGCOM) ha adottato la  Guida ai servizi di comunicazione elettronica e le specifiche Linee guida della direzione tutela dei consumatori   sull’argomento cui si rinvia per  approfondimenti e dettagli.

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