Lavoro privato: assegnazione a mansioni superiori e inquadramento
Sono stato assunto presso una società con una certa qualifica, tuttavia svolgo le mansioni della qualifica superiore, senza essere stato formalmente inquadrato nel ruolo. Ho diritto di essere inquadrato nella categoria corrispondente alle superiori mansioni svolte?
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Ogni patto contrario è nullo (artt. 2103 c.c., 96 disp. att. cod.civ.). Per approfondimenti si veda la pagina dedicata del sito della Regione Lazio. Codice Civile Art. 2103 - Mansioni del lavoratore. 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2. Ogni patto contrario è nullo.
Dati estratti dal dataset "Enciclopedia delle Domande e Risposte" realizzato da FormezPA e ridistribuiti sul wiki di Diritto Pratico nel rispetto della licenza Italian Open Data License v2.0.