Art. 9 RD 1736-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 9 RD 1736-1933 (Legge Assegni)
L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.