Art. 9 DLT 104-2010

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Art. 9 DLT 104-2010 (Difetto di giurisdizione) approfondisci

1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.