Art. 9 DLT 104-2010
Da Diritto Pratico.
Art. 9 DLT 104-2010 (Difetto di giurisdizione)
1. Il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d’ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.