Art. 995 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 994 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 996 c.c.

Art. 995 c.c. (Cose consumabili) approfondisci

Se l'usufrutto comprende cose consumabili, l'usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l'obbligo di pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta.
Mancando la stima, è in facoltà dell'usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l'usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.