Art. 991 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 990 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 992 c.c.

Art. 991 c.c. (Alberi fruttiferi) approfondisci

Gli alberi fruttiferi che periscono e quelli divelti o spezzati per accidente appartengono all'usufruttuario, ma questi ha l'obbligo di sostituirne altri.