Art. 98 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 97 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 99 c.c.

Art. 98 c.c. (Rifiuto della pubblicazione) approfondisci

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.