Art. 97 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 97 disp.att.c.p.c. (Divieto di private informazioni) approfondisci

Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sè, nè può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.