Art. 97 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 97 RD 267-1942 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo)
Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.