Art. 96 c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 95 c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 97 c.p.p.

Art. 96 c.p.p. (Difensore di fiducia ) approfondisci

1. L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. 2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. 3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finchè la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2.