Art. 96 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 96 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo . Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.
Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo . I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.