Art. 964 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 964 c.c. (Imposte e altri pesi) approfondisci

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta, salve le disposizioni delle leggi speciali.
Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l'ammontare del canone.