Art. 961 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 960 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 962 c.c.

Art. 961 c.c. (Pagamento del canone) approfondisci

L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finchè dura la comunione.
Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all'enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.