Art. 95 disp.att.c.p.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 95 disp.att.c.p.c. (Notificazione dell'ordinanza di esibizione) approfondisci

Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.