Art. 95 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 95 c.p.c. (Spese del processo di esecuzione)
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.