Art. 959 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 959 c.c. (Diritti dell'enfiteuta)
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali.
Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.