Art. 957 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 957 c.c. (Disposizioni inderogabili)
L'enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti.
Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.