Art. 952 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 952 c.c. (Costituzione del diritto di superficie)
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.