Art. 952 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 951 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 953 c.c.

Art. 952 c.c. (Costituzione del diritto di superficie) approfondisci

Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.