Art. 94 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 94 c.c. (Luogo della pubblicazione)
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.