Art. 94 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 93 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 95 c.c.

Art. 94 c.c. (Luogo della pubblicazione) approfondisci

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.