Art. 94 RD 1669-1933

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Art. 94 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria) approfondisci

Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola «senza spese».
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.
L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.