Art. 94 DLT 104-2010

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Art. 94 DLT 104-2010 (Deposito delle impugnazioni) approfondisci

1. Nei giudizi di appello, di revocazione e di opposizione di terzo il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione ai sensi dell’ articolo 45, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni.