Art. 944 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 943 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 945 c.c.

Art. 944 c.c. (Avulsione) approfondisci

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva, il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.