Art. 941 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 940 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 942 c.c.

Art. 941 c.c. (Alluvione) approfondisci

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto è disposto dalle leggi speciali.