Art. 934 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 934 c.c. (Opere fatte sopra o sotto il suolo) approfondisci

Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.