Art. 931 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 930 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 932 c.c.

Art. 931 c.c. (Equiparazione del possessore o detentore al proprietario) approfondisci

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.