Art. 922 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 922 c.c. (Modi di acquisto) approfondisci

La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.