Art. 91 disp.att.c.p.p.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 90 disp.att.c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 92 disp.att.c.p.p.

Art. 91 disp.att.c.p.p. (Giudice competente in ordine alle misure cautelari) approfondisci

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.