Art. 919 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 919 c.c. (Scioglimento del consorzio) approfondisci

Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.