Art. 919 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 919 c.c. (Scioglimento del consorzio)
Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando è deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando, potendosi la divisione effettuare senza grave danno, essa è domandata da uno degli interessati.