Art. 916 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 916 c.c. (Rimozione degli ingombri) approfondisci

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche quando si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini.