Art. 914 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 914 c.c. (Consorzi per regolare il deflusso delle acque) approfondisci

Qualora per esigenze della produzione si debba provvedere a opere di sistemazione degli scoli, di soppressione di ristagni o di raccolta di acque, l'autorità amministrativa, su richiesta della maggioranza degli interessati o anche d'ufficio, può costituire un consorzio tra i proprietari dei fondi che traggono beneficio dalle opere stesse.
Si applicano a tale consorzio le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 921.