Art. 912 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 911 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 913 c.c.

Art. 912 c.c. (Conciliazione di opposti interessi) approfondisci

Se sorge controversia tra i proprietari a cui un'acqua non pubblica può essere utile, l'autorità giudiziaria deve valutare l'interesse dei singoli proprietari nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura o all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o si vuol destinare.
L'autorità giudiziaria può assegnare un'indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto.
In tutti i casi devono osservarsi le disposizioni delle leggi sulle acque e sulle opere idrauliche.