Art. 903 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 903 c.c. (Luci nel muro proprio o nel muro comune)
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui.
Se il muro è comune, nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire.