Art. 8 DLT 38-2000
Da Diritto Pratico.
Art. 8 DLT 38-2000 (Retribuzioni di ragguaglio)
1. All'articolo 30 il quarto comma del testo unico è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all'articolo 116, comma 3.".
* vai all'articolo precedente: Art. 7 DLT 38-2000 (Lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari)
* vai all'articolo successivo: Art. 9 DLT 38-2000 (Rettifica per errore)