Art. 8 DLGS 14-2019

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 7 DLGS 14-2019 vai all'articolo successivo: Art. 9 DLGS 14-2019

Art. 8 DLGS 14-2019 (Durata massima delle misure protettive) approfondisci

1. 1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.