Art. 8 DLGS 14-2019
Da Diritto Pratico.
Art. 8 DLGS 14-2019 (Durata massima delle misure protettive)
1. 1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.