Art. 895 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 895 c.c. (Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale)
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.