Art. 88 disp.att.c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 88 disp.att.c.c.
L'imprenditore deve comparire personalmente. In caso di legittimo impedimento può essere autorizzato dal presidente della magistratura del lavoro a farsi rappresentare da un mandatario speciale. Il mandato può essere scritto in calce alla copia del decreto notificata all'imprenditore.