Art. 88 c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 88 c.p.c. (Dovere di lealtà e di probità)
Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.