Art. 88 c.p.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 87 c.p.c. vai all'articolo successivo: Art. 89 c.p.c.

Art. 88 c.p.c. (Dovere di lealtà e di probità) approfondisci

Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.