Art. 88 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 88 RD 267-1942 (Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore)
Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perchè sia trascritto nei pubblici registri.