Art. 88 RD 1669-1933
Da Diritto Pratico.
Art. 88 RD 1669-1933 (Legge Cambiaria)
In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.