Art. 87 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 87 c.p. (Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volere)
La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.