Art. 86 disp.att.c.p.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 86 disp.att.c.p.c. (Forma della cauzione)
Salvo che sia diversamente disposto dal giudice a norma dell'articolo 119 del codice, la cauzione deve essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.
Il documento contenente la prova del versamento è inserito nel fascicolo d'ufficio.