Art. 861 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 861 c.c. (Opere di competenza dei privati)
I proprietari degli immobili indicati dall'articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi.