Art. 85 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 85 c.p. (Capacità d'intendere e di volere)
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.