Art. 85 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 85 c.c. (Interdizione per infermità di mente)
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente.
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finchè la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato.