Art. 851 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 851 c.c. (Trasferimenti coattivi)
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.
Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.