Art. 83 comma 7 D.L. 18/2020
Art. 83 DL 18-2020 (Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti
civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono
rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e
penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i
termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per
l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro
motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio
e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti
i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla
fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e
ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita
l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da
consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa
durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del
ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il
termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo
31 dicembre 1992 n. 546 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti
casi:
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative
alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non
accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni
di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni
alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di
matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi ad oggetto
la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione
di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui
viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita'
incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e
sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario,
dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con
le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo
35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui
all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e
trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di
procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata
trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In
quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo
dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o
al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia'
iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente
del collegio, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo,
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti
in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la
richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando
i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente
richiedono che si proceda, altresi' i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di
sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi
dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di
sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o
nei quali sono disposte misure di prevenzione.
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la
necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui
all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di
urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su
richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini
ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il
corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308
del codice di procedura penale.
5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente
all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e
h).
6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita'
giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno
2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria
regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione,
e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure
organizzative, anche relative alla trattazione degli affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia
e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le
persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e
dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono
adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei
rispettivi distretti.
7. Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono
svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n.
1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa
prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata
per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la
trattazione delle udienze;
e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali
pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle
parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento
dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle
parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori
delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza
il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta
dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,
della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato
atto nel processo verbale;
g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30
giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni
indicate al comma 3;
h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo
scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le
sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza
del provvedimento del giudice.
8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5
e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e'
sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei
diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il
compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.
9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini
di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e
324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24,
comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato
ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30
giugno 2020.
10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo
2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo
non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno
2020.
11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la
disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e
documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal
comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del
contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo
decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste
dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di
pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di
procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la
partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate
o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile,
mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai
provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente
articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.
9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e
comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici
individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei
provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti
sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica
certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le
notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.
15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del
Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le
comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati
ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o
accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.
16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo
2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno
diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli
articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto
legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante,
ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza
telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto
legislativo n. 121 del 2018.
17. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita'
sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel
periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la
concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della
legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semiliberta' ai sensi
dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2
ottobre 2018, n. 121.
18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di
appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.
19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e
il lunedi' successivo del mese di ottobre.
20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i
termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di
mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei
procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione
stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni
vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il
9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilita'
della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di
durata massima dei medesimi procedimenti.
21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili,
si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni
tributarie e alla magistratura militare.
22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo
2020, n. 11.