Art. 834 c.c.
Da Diritto Pratico.
Art. 834 c.c. (Espropriazione per pubblico interesse)
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.